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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

B) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie a e b e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11 . La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

12 . Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma settimo, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

13 . Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14 . Le autoscuole autorizzate allo insegnamento, di cui al comma decimo, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

15 . Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate del ministro dei trasporti.

16 . Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle sedi di esame.

Art. 336. (art. 123 cod. Str.) (vigilanza tecnica sulle autoscuole)

1 . La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

a) la capacità didattica del personale;

b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;

d) l'idoneità dei locali;

e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;

f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;

g) la regolare esecuzione dei corsi;

h) il rispetto delle direttive impartite dal ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi terzo e decimo, del codice.

2 . In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3 . Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c.. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

4 . Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma terzo, l'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Provvede ad informare l'autorità competente al rilascio della autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi ottavo e nono, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

5 . Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto è fatta salva la facoltà del direttore dello ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Art. 337. (art. 123 cod. Str.) (attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici)

1 . L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, da parte di imprese e società autorizzate dalla provincia, può essere esercitata, a mente dell'articolo 123, comma tredicesimo, del codice, anche da enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti.

2 . Quando l'attività di consulenza di cui al comma primo è esercitata dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli enti pubblici non economici, l'attività medesima è soggetta all'autorizzazione richiesta dalla citata legge. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nel rispetto del pro- gramma provinciale delle autorizzazioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 2, su richiesta dei predetti enti, al titolare dello ufficio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonché dell'attestato di idoneità professionale previsto dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 5. All'esercizio della detta attività si applica l'articolo 9 della citata legge del 1991.

3 . Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza di cui al comma secondo sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. La composizione della commissione, prevista dal suddetto articolo 8 della legge citata, è modificata sostituendo due dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative con due rappresentanti degli enti pubblici non economici, di cui uno con funzioni di supplente.

4 . Dalla data di entrata in vigore del codice della strada, gli uffici di cui al comma secondo rilasciano la ricevuta di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7.

5 . L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi ed i regolamenti anteriori alla entrata in vigore della predetta legge non è soggetto alla autorizzazione della provincia né al conseguimento dello attestato di idoneità professionale. Entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento gli enti pubblici non economici che esercitino direttamente l'attività di consulenza trasmettono le relative indicazioni alla provincia ed all'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Le tariffe minime e massime sono determinate ai sensi del comma terzo. L'ente pubblico non economico rilascia la ricevuta di cui al comma quarto. Paragrafo 3 - altre disposizioni (artt. 127-139 codice della strada)

Art. 338. (art. 127 cod. Str.) (rilascio duplicato della patente)

1 . L'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127, comma quarto, del codice, la trasmette, insieme ai documenti giustificativi allegati dallo interessato e al documento di guida elaborato meccanograficamente al prefetto entro trenta giorni dall'inoltro della domanda.

2 . Per il rilascio del duplicato si applicano le modalità ed i termini di cui all'articolo 333, commi secondo e terzo.

3 . In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione della patente, deve essere indicata anche la data del primo rilascio della patente stessa.

Art. 339. (artt. 132 e 133 cod. Str.) (identificazione dei veicoli immatricolati negli stati esteri e sigla distintiva dello stato italiano)

1 . Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma terzo, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.

2 . La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in italia è costituita dalla lettera i, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

3 . La sigla di cui al comma secondo può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

Art. 340. (art. 134 cod. Str.) (immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)

1 . L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla direzione generale della m.c.t.c.. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa direzione.

2 . La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa ee, è la seguente:

A) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

B) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato b) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gen- naio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

C) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c..

3 . Gli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. Indicati al comma primo, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma quarto, lettera

b), e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.

Art. 341. (art. 139 cod. Str.) (patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale)

1 . La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

2 . L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dell'interno sentito il ministro dei trasporti. 3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

 

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